Art. 1.

      1. L'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

      «Art. 29-bis. - 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al servizio socio-assistenziale del comune in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione con provvedimento amministrativo. A tale scopo, ciascun comune individua il servizio socio-assistenziale, nell'ambito del proprio territorio, autorizzato a svolgere le funzioni di cui al presente capo.
      2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
      3. Il servizio socio-assistenziale autorizzato, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente provvedimento di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, svolge le seguenti attività, anche avvalendosi, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali e ospedaliere:

          a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter;

          b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter;

 

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          c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione della loro idoneità all'adozione.

      4. Prima della conclusione delle procedure da parte del servizio socio-assistenziale autorizzato, gli aspiranti all'adozione devono scegliere l'ente autorizzato al quale conferire l'incarico a curare le procedure di adozione previste dall'articolo 31 e seguenti della presente legge.
      5. Il servizio socio-assistenziale autorizzato, trascorso il termine di sessanta giorni, di cui al comma 3, ed espletate le attività di indagine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, se nulla osta, adotta un provvedimento motivato con il quale dichiara il possesso di tutti i requisiti per l'adozione in capo agli aspiranti coniugi adottandi, e trasmette, senza indugio, la relativa documentazione al tribunale per i minorenni.
      6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 da parte del servizio socio-assistenziale autorizzato, ovvero in caso di accertata inattività che comporti inadempimento da parte del servizio socio-assistenziale autorizzato, ovvero in caso di diniego, da parte del servizio socio-assistenziale, del provvedimento di cui al comma 5, su istanza dei genitori aspiranti all'adozione, è adita l'agenzia regionale per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 39-bis, che si pronuncia, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni. In caso di accertamento da parte dell'agenzia regionale di tutti i requisiti per dichiarare l'idoneità ad adottare della coppia, il provvedimento dell'agenzia regionale è trasmesso senza indugio al tribunale per i minorenni competente, che effettua tutte le procedure di

 

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cui all'articolo 30 e seguenti della presente legge.
      7. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non sono suscettibili di proroghe o dilazioni».